Art. 6.

      1. Coloro che hanno ottenuto l'abilitazione ai sensi della presente legge possono, sulla base delle rispettive competenze, concorrere agli affidamenti dei lavori di manutenzione e di restauro di competenza delle pubbliche amministrazioni e fare parte delle imprese a cui vengono affidati a vario titolo tali lavori.
      2. Nelle more dell'adeguamento della normativa vigente in materia di appalti pubblici alle disposizioni della presente legge, i soggetti abilitati ai sensi della medesima legge svolgono la propria opera come dipendenti e ad essi si applicano i contratti collettivi nazionali del comparto edilizia o del comparto artigianato, ovvero i contratti specifici concordati tra le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali.